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[1]Il contrabbando sara' punito col carcere da tre a cinque anni:

[2]1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o piu' persone quantunque non armate. Per armi si intendono quelle indicate nell'articolo 155 del codice penale;

[3]2° quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;

[4]3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art100 · fonte del testo

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