Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Chi ometta di presentare o presenti tardivamente la dichiarazione di cui all'art. 7, incorre in una sopratassa pari alla sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato in seguito alle decisioni delle Commissioni di cui al susseguente art. 12.

[2]Chi dichiari un reddito inferiore di oltre un terzo a quello che rimanga come sopra definitivamente accertato, incorre in una sopratassa pari alla differenza tra la sovrimposta che sarebbe stata dovuta in base alla dichiarazione e quella definitivamente stabilita.

[3]Quando pero' il reddito venga accettato col silenzio o concordato fra l'agenzia ed il contribuente, la sopratassa per omessa, tardiva od infedele dichiarazione verra' condonata.

Testo in vigore dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art9 · fonte del testo

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