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[1]Tutti coloro, privati, societa' ed enti morali, i quali in conseguenza della guerra abbiano realizzato i redditi di cui all'art. 1 del presente allegato sono obbligati a presentarne dichiarazione alla agenzia delle imposte nella cui giurisdizione sono legalmente domiciliati.

[2]Le dichiarazioni debbono essere presentate per i redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915 entro il 5 marzo 1916; per i redditi realizzati nel 1916 entro il 15 febbraio 1917; per quelli realizzati nel 1917 entro il 15 febbraio 1918 e per quelli realizzati nel primo semestre 1918 entro il 16 agosto dello stesso anno.

[3]Per gli enti soggetti alla imposta di ricchezza mobile in base a bilancio la dichiarazione deve essere prodotta entro dieci giorni dalla approvazione dei bilanci singoli.

Testo in vigore dal 21 novembre 1916 al 17 marzo 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art7 · fonte del testo

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