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[1]Agli effetti del precedente articolo si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914.

[2]Le disposizioni del presente allegato si applicano anche nei riguardi di contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.

Testo in vigore dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art2 · fonte del testo

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