[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]Il numero dello Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, la loro sede e competenza territoriale, le norme del procedimento anche per rendere piu' facili e spediti i mezzi di prova, e per provvedere a delegazioni occorrenti per constatazioni tecniche, saranno determinati con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate.

[3]Nel processo avanti le Commissioni e escluso l'intervento di periti.

[4]Il danneggiato puo' intervenire personalmente od a mezzo di mandatario e puo' farsi assistere soltanto da un rappresentante degli Istituti di patronato dei quali lo stesso decreto stabilisce le norme costitutive.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art29 · fonte del testo

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