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[1]Secondo le norme stabilite dall'articolo antecedente, il Governo del Re, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, e sentiti pure i Consigli delle provincie e dei comuni, nel modo indicato dall'art. 10, approvera' con decreti Reali gli elenchi delle nuove classificazioni di cui agli articoli precedenti, non che delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi.

[2]Ai porti che interessano la difesa militare e la sicurezza dello Stato sara' provveduto di concerto dai Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra e della Marina.

[3]Colle stesse norme sara' provveduto nell'avvenire alle aggiunte e variazioni nella prima categoria, ed ai passaggi da una ad altra classe dei porti di seconda categoria.

[4]Delle maggiori o minori somme che per effetto di queste aggiunte, variazioni e passaggi si avessero da richiedere per le spese ordinarie dei porti, dovra' essere data apposita dimostrazione da allegarsi al bilancio di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno, a cominciare dal quale il porto apparterrebbe alla nuova classe.

Testo in vigore dal 27 maggio 1885 al 26 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art3 · fonte del testo

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