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[1]Quelle Casse di risparmio, Societa' ed Istituti, che compilano giornalmente, oltre la situazione di cassa, quella dei propri conti, anche se limitata alle operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, potranno produrre, invece della denunzia nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, una denunzia sintetica in cui dovranno dichiararsi:
[2]1° Le somme che, nell'ultimo giorno del semestre antecedente, ed in ciascuno dei giorni (meno l'ultimo) del semestre a cui si riferisce la denunzia, sono rimaste a credito dell'Istituto dipendentemente da anticipazioni a sovvenzioni su deposito o pegno a forma ordinaria e da quelle che si svolgono sotto forma di conto corrente;
[3]2° L'ammontare cumulativo delle dette rimanenze giornaliere;
[4]Nella denunzia verra' altresi' indicato distintamente per ciascuno dei giorni (compresi il primo e l'ultimo) del semestre antecedente, e nell'insieme per l'intiero semestre:
[5]3° Il numero dei conti dipendenti da operazioni di anticipazione o sovvenzione su deposito o pegno, che sono stati chiusi e che hanno dato luogo all'arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a cinque centesimi;
[6]4° Il rispettivo importo totale dei complementi dovuti per effetto dell'arrotondamento di dette frazioni emerse alla chiusura di ciascun conto.
[7]Qualora pero', o per il modo con cui sia redatta la situazione giornaliera dei conti, oppure per il modo con cui siano tenute le scritture dell'Istituto, la forma di denunzia ammessa da questo articolo non si prestasse all'esatta determinazione all' intiero imponibile, oppure potesse rendere troppo difficoltosi i riscontri per parte degli Agenti demaniali, l'Amministrazione finanziaria, senza pregiudizio delle penali che per infedelta' in denunzia fossero eventualmente applicabili, potra', finche' lo creda opportuno, rifiutare all'Istituto la facolta' di valersi in avvenire della suaccennata forma sintetica.
Testo in vigore dal 9 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
