Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1899
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1899 al 16 dicembre 2009. 269 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per le anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno che, per effetto di speciali disposizioni di legge, non siano affatto tassabili, o lo siano soltanto parzialmente, dovranno seguirsi, nella compilazione della denunzia, le norme seguenti:
tolto: Le operazioni in qualunque forma, che siano incondizionatamente ed interamente esenti dalla tassa, non dovranno comprendersi nella denunzia compilata nei modi prescritti dagli articoli 2 e 3.
tolto: Le operazioni, invece, che siano soltanto parzialmente esenti da tassa, saranno nella denunzia analitica, di cui all'articolo 2, dichiarate a parte, per distinguerle dalle altre interamente tassabili, con l'indicazione degli stessi dati che per queste, ma limitatamente pero' alla parte delle stesse operazioni soggetta alla tassa.
tolto: Cosi' pure nella denunzia prodotta, ai termini dell'articolo 3, in base al bilancio dei numeri, le operazioni svolte in forma di conto corrente e parzialmente esenti da tassa saranno dichiarate a parte in modo analitico, come al precedente comma; per guisa che l'indicazione sommaria dell'imponibile, sulla detta base, resti limitata alle sole anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno sotto forma di conto corrente che siano tassabili per intero.
tolto: Nella denunzia sintetica poi, di cui all'articolo 4, compilata in base alle rimanenze giornaliere a credito degli Istituti, ed in quanto siano in esse comprese anche operazioni per intero od in parte non tassabili, dovra' farsi seguire all'indicazione delle dette rimanenze, quella analitica, come ai due commi precedenti, delle stesso operazioni; con la differenza pero', quanto alle operazioni parzialmente imponibili, che i dati relativi, invece di riferirsi alla parte di esse soggetta a tassa, dovranno riguardare la sola parte che risulti intassabile, all'effetto di poterle fare la detrazione dall'ammontare cumulativo delle rimanenze.aggiunto: Regolamento-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1899-04-27;164~art5 · fonte del testo
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