Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1899
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1899 al 16 dicembre 2009. 299 parole tolte, 23 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Quelle Casse di risparmio, Societa' od Istituti, che nelle operazioni di anticipazione su pegno sotto forma di conto corrente usano liquidare gl'interessi col metodo dei divisori fissi, potranno, se chiudono i loro conti a semestre solare, limitarsi a dichiarare nella denuncia per le dette operazioni in forma di conto corrente:
tolto: 1° Il numero di ciascuna delle corrispondenti partite iscritte nel registro dell'istituto;
tolto: 2° L'importo per ciascun conto del saldo numeri e bilanci dei numeri che ha servito all'Istituto per la liquidazione degli interessi maturati nel semestre; e quando, in relazione ad uno stesso conto, siano stati applicati diversi saggi d'interesse, il detto importo dovra' indicarsi distintamente per ciascuno dei saggi medesimi;
tolto: 3° L'ammontare cumulativo degli importi di che al precedente n. 2;
tolto: 4° I complementi dovuti per arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a 5 centesimi, rispetto a ciascuno dei conti che siano stati chiusi nel semestre; e il loro importo cumulativo per l'intiero periodo semestrale;
tolto: 5° Il saggio dell'interesse per ciascun conto, o per ciascun periodo di conto quando questo sia soggetto a saggi diversi;
tolto: 6° L'ammontare dell'interesse liquidato dall'Istituto nel corso del semestre a carico del correntista per ciascun conto; e quando allo stesso conto siano stati applicati diversi saggi, saranno esposti distintamente gl'interessi liquidati in base a ciascun saggio.
tolto: L'imponibile delle operazioni di anticipazione sotto forma di conto corrente, denunziate nel modo sommario ammesso dal presente articolo, non dovra' essere minore dell'imponibile che verrebbe a risultare se le operazioni stesse fossero denunziate con la forma analitica di cui all'articolo precedente.
tolto: E quando venisse accertato che l'imponibile fosse stato denunziato in somma minore, tale accertamento, oltre a rendere applicabile la pena pecuniaria per infedelta' in denunzia, dara' diritto all'Amministrazione finanziaria di rifiutare all'Istituto, finche' lo creda opportuno, la facolta' di valersi in avvenire della suaccennata forma sommaria.aggiunto: Regolamento-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1899-04-27;164~art3 · fonte del testo
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