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[1]Per l'esecuzione di tutte le opere comprese nel piano e' assegnato il termine di venticinque anni, a decorrere dalla promulgazione della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 728, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di venticinque anni stabilito dall'art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese, nel piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della citta' Palermo e delle varianti relative, e' prorogato al 19 luglio 1931".
L. 8 giugno 1931, n. 744
2La L. 8 giugno 1931, n. 744 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per l'esecuzione del piano di risanamento e conseguenziale ampliamento della citta' di Palermo, che, in forza della legge 19 luglio 1894, n. 344, e del R. decreto-legge 30 gennaio 1919, n. 155, convertito nella legge 1° giugno 1922, n. 728, va a scadere il 19 luglio 1931, e' prorogato di anni cinque da questa data".
Il Regio D.L. 9 luglio 1936, n. 1703, convertito senza modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 188, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'esecuzione del piano di risanamento conseguenziale ampliamento della citta' di Palermo, in forza della legge 19 luglio 1894, n. 344, e delle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931, n. 744, scadente il 19 luglio 1936-XIV, e' prorogato fino al 19 luglio 1943".
Testo in vigore dal 10 ottobre 1936 al 16 dicembre 2009
