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[1]Per l'esecuzione di tutte le opere comprese nel piano e' assegnato il termine di venticinque anni, a decorrere dalla promulgazione della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, convertito senza modificazioni dalla L. 1 giugno 1922, n. 728, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di venticinque anni stabilito dall'art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese, nel piano particolareggiato di risanamento e conseguenziale ampliamento della citta' Palermo e delle varianti relative, e' prorogato al 19 luglio 1931".
L. 8 giugno 1931, n. 744
2La L. 8 giugno 1931, n. 744 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per l'esecuzione del piano di risanamento e conseguenziale ampliamento della citta' di Palermo, che, in forza della legge 19 luglio 1894, n. 344, e del R. decreto-legge 30 gennaio 1919, n. 155, convertito nella legge 1° giugno 1922, n. 728, va a scadere il 19 luglio 1931, e' prorogato di anni cinque da questa data".
Testo in vigore dal 10 luglio 1931 al 10 ottobre 1936
