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Tutte le sentenze del Tribunale di commercio in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive, e, ad eccezione dei casi preveduti negli articoli 681, 694 e 824, e delle sentenze finali, in primo grado di giurisdizione, sulle controversie indicate negli articoli 753, 795 e 810, non sono soggette ad opposizione ne' ad appello.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art903 · fonte del testo

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