Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Tutte le deliberazioni del Tribunale, in materia di fallimento sono precedute dalla relazione del giudice delegato, fatta in, pubblica udienza.
[2]Tuttavia la dichiarazione del fallimento, nei casi preveduti negli articoli 674 e 675, ed i provvedimenti indicati negli articoli 683, 715 e 734, possono essere pronunciati in camera di consiglio senza relazione del giudice delegato, salva inoltre l'eccezione stabilita nell'articolo 708.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
