Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il fallito, entro tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui cessarono, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del Tribunale di commercio designato nell'articolo precedente.
tolto: La dichiarazione deve essere accompagnata dal deposito del bilancio certificato vero, datato e sottoscritto dal fallito, e dei suoi libri e carte di commercio, nello stato in cui si trovano.
tolto: Il bilancio deve contenere l'indicazione e l'approssimativa estimazione di tutti i beni mobili ed immobili del fallito, il prospetto dei suoi debiti e crediti, col nome, cognome e domicilio dei singoli creditori, il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese.aggiunto: Codice di commercio-art. 674 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art674 · fonte del testo
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