Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte dai creditori privilegiati, secondo l'ordine stabilito nell'articolo 663, e tra gli altri creditori in proporzione dei loro erediti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
