Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 384 parole tolte, 25 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Sono privilegiati sopra la nave, e collocati sul prezzo di esse nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo, i seguenti crediti:
tolto: 1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori, per atti conservativi o di esecuzione sulla nave;
tolto: 2. Le spese, le indennita' ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni delCodice per la marina mercantile;
tolto: 3. Le tasse di navigazione stabilite dalla legge;
tolto: 4. I salari dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;
tolto: 5. Il fitto dei magazzini di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave;
tolto: 6. Le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto;
tolto: 7. I salari e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e le indennita' ad esse dovute per lo stesso viaggio, secondo le disposizioni del titolo III di questo libro;
tolto: 8. Le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;
tolto: 9. Le somme dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave, secondo le disposizioni dell'articolo 500;
tolto: 10. I premi di assicurazione della nave e dei suoi accessorii per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e, per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo, i premi corrispondenti agli ultimi sei mesi; e, inoltre, nelle associazioni di mutua assicurazione, i ripartimenti o le contribuzioni per gli ultimi sei mesi;
tolto: 11. I danni dovuti ai noleggiatori, per mancanza di consegna delle cose caricate, o per le avarie da esse sofferte, per colpa del capitano o dell'equipaggio, nell'ultimo viaggio;
tolto: 12. Il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;
tolto: 13. I crediti indicati nel precedente numero 9, trascritti ed annotati tardivamente; ogni altro credito a cambio marittimo sulla nave, ed i crediti per i quali la nave e' stata data in pegno.
tolto: Nel concorso di piu' crediti menzionati nel numero 13, la preferenza e' determinata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione sull'atto di nazionalita'.
tolto: Collo stesso grado del capitale sono collocate le spese fatte da ciascun creditore per il suo concorso alla procedura, e gl'interessi, qualora siano dovuti, per l'ultima annata e la corrente alla data del pignoramento, del sequestro, o della vendita volontaria.aggiunto: Codice di commercio-art. 663 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art663 · fonte del testo
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