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[1]Un estratto dell'atto costitutivo della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice contenente tutte le indicazioni richieste nell'articolo 87, e sottoscritto in forma autentica dai contraenti, o dal notaro, se la stipulazione avvenne per atto pubblico, dev'essere depositato, entro 15 giorni dalla data dell'atto costitutivo, nella cancelleria del Tribunale di commercio, nella cui giurisdizione e' stabilita la sede della societa', per essere trascritto nel registro della societa', ed essere affisso nella sala dei Tribunale, nella sala del comune e nei locali della Borsa piu' vicina.
[2]Un regolamento da pubblicarsi per Regio decreto dara' le norme per la uniforme tenuta del registro delle societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
