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[1]Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel comune dove si e' proceduto al pignoramento, il creditore istante deve fargli notificare, nel termine di tre giorni, copia del processo verbale, e farlo citare dinanzi al Tribunale civile, nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, affinche' si proceda alla vendita delle cose pignorate.

[2]Se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto coniuge, le notificazioni e le citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, e, se egli e' assente, a' chi rappresenta il proprietario od il capitano.

[3]Se il proprietario e' straniero, e non ha residenza o dimora nel Regno, le notificazioni sono fatte nel modo stabilito dagli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile.

[4]Altra copia del processo verbale dev'essere dall'usciere depositata nell'ufficio presso il quale e' iscritta la nave.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art876 · fonte del testo

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