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[1]I creditori particolari di un socio non sono ammessi al passivo del fallimento della societa'. Essi non hanno diritto che su quanto rimane al socio, dopo soddisfatti i creditori della societa', salvi i diritti derivanti da privilegio od ipoteca.

[2]I soci responsabili con limitazione nelle societa', in accomandita e nelle societa' anonime, e gli associati in partecipazione del commerciante fallito, non sono ammessi al passivo del fallimento, fuorche' per la parte dei fondi da essi conferiti, che possono provare non assorbita dalla quota di perdita che sta a carico loro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art838 · fonte del testo

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