Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 25 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di fallimento di una societa' in accomandita per azioni od anonima, gli atti di procedura si fanno contro gli amministratori, i direttori ed i liquidatori. Questi sono tenuti a comparire dinanzi al giudice delegato, al curatore ed alla delegazione dei creditori qualunque volta ne siano richiesti, ed in ispecie a somministrare le notizie occorrenti per la formazione e per la verificazione del bilancio, e per la ricerca delle cause e delle circostanze del fallimento. Essi devono essere sentiti come legali rappresentanti della societa' fallita, in tutti i casi nei quali la legge richiede che sia sentito il fallito.aggiunto: Codice di commercio-art. 837 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art837 · fonte del testo
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