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[1]Se non consti del consenso di tatti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di un concordato.
[2]L'ordinanza di convocazione dev'essere notificata ai creditori, al curatore ed al fallito.
[3]La proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell'articolo 781.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
