Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Se non consti del consenso di tatti i creditori, il fallito, il curatore o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno una quarta parte del passivo, possono sempre chiedere al giudice delegato una convocazione dei creditori per la proposta di un concordato.

[2]L'ordinanza di convocazione dev'essere notificata ai creditori, al curatore ed al fallito.

[3]La proposta di concordato non sospende gli atti intrapresi per la liquidazione del fallimento, salva la disposizione del primo capoverso dell'articolo 781.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art819 · fonte del testo

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