Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nell'adunanza per il concordato il fallito deve intervenire in persona, ma puo' essere autorizzato, per giusti motivi, dal giudice delegato, a farsi rappresentare da altri.
tolto: Il curatore deve presentare all'adunanza una relazione scritta intorno allo stato del fallimento, all'adempimento delle formalita', alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai mezzi impiegati per promuovere la conclusione del concordato, agli ostacoli incontrati, ed ai provvedimenti che reputa necessari per facilitarla. La relazione e' sottoscritta dal curatore e rimessa al giudice delegato.
tolto: Il processo, verbale dell'adunanza fa menzione di tutto cio' che in essa e' detto e deliberato.aggiunto: Codice di commercio-art. 820 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art820 · fonte del testo
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