Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I creditori conservano la loro azione per l'intiero loro credito contro i coobbligati o i fideiussori del fallito, ancorche' questi abbia ottenuto un concordato, ed essi vi abbiano volontariamente consentito.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
