Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il coobbligato o il fideiussore del fallito, che, per sicurezza della sua azione di regresso, ha sui beni di questo un diritto condizionato d'ipoteca o di pegno, e' compreso nella massa del fallimento per la somma, per la quale ha ipoteca o pegno; ma questa somma si confonde con quella domandata dal creditore nel fallimento, e quindi e' computata una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validita' delle deliberazioni dei creditori del fallimento.

tolto: Il prezzo dei beni ipotecati, o del pegno, appartiene al creditore, in deduzione della somma che gli e' dovuta.aggiunto: Codice di commercio-art. 779 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art779 · fonte del testo

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