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[1]La nomina dei delegati dev'essere loro immediatamente notificata dal curatore.

[2]Essi devono eleggere nel loro seno un presidente, e darne notizia al Tribunale entro cinque giorni dalla notificazione della nomina. In difetto, la delegazione e' presieduta dal creditore nominato col maggior numero di voti.

[3]Il presidente rappresenta la delegazione dei creditori nelle sue relazioni col curatore, col giudice delegato e col Tribunale, ma e' in facolta' della delegazione di distribuire i doveri del suo ufficio fra i suoi membri per turno, o per singoli affari.

[4]Se il presidente e' impedito, ne fa le veci quello, fra gli altri delegati, che fu nominato col maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il piu' anziano di eta'.

[5]Le deliberazioni della delegazione sono prese a maggioranza assoluta di voti, secondo le disposizioni dell'articolo 359 del Codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art712 · fonte del testo

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