Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La donna maritata non puo' essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.
tolto: Si presume il consenso del marito quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne avesse fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 8.
tolto: Nei casi indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 135 del Codice civile, l'autorizzazione del marito non e' necessaria alla donna maritata di eta' maggiore, ma nei casi indicati nell'art. 136 del Codice medesimo e' richiesta l'autorizzazione del Tribunale.
tolto: La moglie, che vende soltanto le merci del traffico del marito, non e', solo per cio', commerciante.aggiunto: Codice di commercio-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art12 · fonte del testo
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