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[1]Contro la sentenza, che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti, puo' farsi opposizione davanti al Tribunale che l'ha pronunziata, purche' l'opposizione sia notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale della verificazione dei crediti.
[2]Tutte le opposizioni a questa sentenza sono discusse in contraddittorio dal curatore, nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti, e decise, insieme ad esse, con una sola sentenza.
[3]Trascorso il detto termine, o passata la sentenza in cosa giudicata, l'epoca della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
