Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Contro la sentenza, che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti, puo' farsi opposizione davanti al Tribunale che l'ha pronunziata, purche' l'opposizione sia notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale della verificazione dei crediti.

[2]Tutte le opposizioni a questa sentenza sono discusse in contraddittorio dal curatore, nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti, e decise, insieme ad esse, con una sola sentenza.

[3]Trascorso il detto termine, o passata la sentenza in cosa giudicata, l'epoca della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art694 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari