Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: La procedura di fallimento innanzi la giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza, e senza interruzione.

tolto: Il giudice istruttore puo' assumere dal Tribunale di commercio, dal giudice delegato, dal curatore o dai membri della delegazione di sorveglianza, ogni informazione o notizia, di cui abbia bisogno; puo' altresi' prendere ispezione, o richiedere copie od estratti degli atti della procedura di fallimento, e dei libri e delle carte del fallito, ma non puo' rimuoverli dalla cancelleria del Tribunale suddetto.

tolto: Se dall'istruzione risulti escluso che vi sia reato, o non siavi luogo a rinvio degli imputati al pubblico giudizio, la camera di consiglio o la sezione di accusa pronunziano non farsi luogo a procedere.

tolto: Ogni decisione definitiva della giustizia penale deve essere annotata al margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento, e pubblicata come questa.aggiunto: Codice di commercio-art. 684 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art684 · fonte del testo

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