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[1]La sentenza che dichiara il fallimento sospende, soltanto rispetto alla massa dei creditori, il corso degl'interessi dei crediti, che non sono garantiti con ipoteca, con pegno, od altro privilegio.

[2]Gl'interessi dei crediti garantiti non possono essere domandati, che sulle somme provenienti dalla vendita dei beni sottoposti a privilegio o ad ipoteca; ma quando, per insufficienza di questo cautele, il diritto dei creditori si esercita sulla massa chirografaria, il credito residuo si determina senza tenere calcolo degli interessi posteriori alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art688 · fonte del testo

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