Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 133 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell'amministrazione dei suoi beni, ed anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento.

tolto: Le azioni competenti al fallito non possono essere esercitate che dal curatore, ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento.

tolto: Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione contro il fallito, riguardante i suoi beni mobili od immobili, e nessun atto esecutivo sui beni stessi puo' promuoversi o proseguirsi se non contro il curatore.

tolto: Il Tribunale, se lo giudica conveniente, puo' permettere od ordinare che il fallito intervenga in causa, qualora specialmente vi sia collisione d'interessi col curatore.

tolto: Il fallito ha diritto d'intervenire nelle questioni, dalle quali possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico.aggiunto: Codice di commercio-art. 687 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art687 · fonte del testo

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