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Il fallito non puo' allontanarsi dal suo domicilio, fino a che non sia chiusa la procedura di fallimento senza un permesso del giudice delegato, e deve presentarsi al giudice stesso qualunque volta e' chiamato. Ma se riconosca che il fallito abbia giusti motivi d'impedimento a presentarsi in persona, il giudice puo' autorizzarlo a comparire per mezzo di mandatario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
