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[1]La procedura di fallimento innanzi la giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale, hanno corso con piena reciproca indipendenza, e senza interruzione.
[2]Il giudice istruttore puo' assumere dal Tribunale di commercio, dal giudice delegato, dal curatore o dai membri della delegazione di sorveglianza, ogni informazione o notizia, di cui abbia bisogno; puo' altresi' prendere ispezione, o richiedere copie od estratti degli atti della procedura di fallimento, e dei libri e delle carte del fallito, ma non puo' rimuoverli dalla cancelleria del Tribunale suddetto.
[3]Se dall'istruzione risulti escluso che vi sia reato, o non siavi luogo a rinvio degli imputati al pubblico giudizio, la camera di consiglio o la sezione di accusa pronunziano non farsi luogo a procedere.
[4]Ogni decisione definitiva della giustizia penale deve essere annotata al margine della sentenza che ha dichiarato il fallimento, e pubblicata come questa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
