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[1]Con la sentenza che dichiara il fallimento il Tribunale deve:
[2]1. Nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento;
[3]2. Ordinare l'apposizione dei sigilli;
[4]3. Nominare il curatore provvisorio del fallimento;
[5]4. Fissare il luogo, il giorno e l'ora, in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza, e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore;
[6]5. Stabilire un termine non maggiore di un mese, nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei crediti;
[7]6. Determinare il giorno e l'ora, in cui sara' proceduto nella residenza del Tribunale alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, entro i 20 giorni successivi.
[8]La sentenza deve contenere anche l'ingiunzione al fallito di presentare fra tre giorni il bilancio nella forma stabilita nell'art. 674, ed i suoi libri di commercio, e carte, se non siano gia' state depositate.
[9]Tale sentenza e' provvisoriamente esecutiva.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
