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[1]I privilegi indicati negli articoli precedenti non possono essere esercitati, se i crediti non sono provati e i privilegii non sono conservati nel modo seguente:
[2]1. Le spese di giustizia, con le note liquidate dal giudice competente, nelle forme stabilite dalle leggi di procedura;
[3]2. Le spese, le indennita' e i premi di salvataggio, ed i salari dei piloti, con sentenze, con attestati degli amministratori della marina mercantile, o con quelle altre prove, che l'autorita' giudiziaria credera' di ammettere, secondo le circostanze;
[4]3. Le tasse di navigazione, con le liquidazioni delle autorita' competenti;
[5]4. Il salario del custode, le spese di custodia indicate al numero 4 dell'articolo 663, ed i crediti indicati nel numero 5 dell'articolo 659 e nei numeri 5 e 6 dell'articolo 663, mediante prospetti regolati dal presidente del Tribunale di commercio;
[6]5. I salarii e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, coi ruoli di armamento e di disarmamento estratti dagli uffizi di amministrazione della marina mercantile; le altre indennita', con la relazione del capitano e con altre prove legali degli avvenimenti, che ne attribuiscono il diritto;
[7]6. I crediti per contribuzioni di avarie comuni, cogli atti riguardanti la ripartizione di esse;
[8]7. I debiti indicati al numero 8 dell'articolo 659, al numero 6 dell'articolo 661, e al numero 9 dell'articolo 663, mediante i processi verbali sottoscritti dai principali dell'equipaggio, i decreti di autorizzazione, i prospetti sottoscritti dal capitano ed avvalorati da perizie, da atti di vendita e da processi verbali da lui sottoscritti, o mediante altri atti comprovanti la necessita' delle spese;
[9]8. I premi di assicurazioni, con le polizze di assicurazione, coi buoni o altri titoli sottoscritti dall'assicurato, e cogli estratti dei libri dei pubblici mediatori di assicurazioni; i ripartimenti o le contribuzioni nelle associazioni di mutua assicurazione, con gli estratti dei registri di ammessione delle navi all'associazione;
[10]9. I danni dovuti ai noleggiatori, con le sentenze che li liquidarono; se al tempo della distribuzione del prezzo e' pronunziata la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, ma questi non sono ancora liquidati, possono, secondo i casi, o collocarsi i creditori dell'indennita' per una somma approssimativa, mediante cauzione di restituire l'eccedenza, o collocarsi i creditori ad essi posteriori, altresi' mediante cauzione di restituire;
[11]10. La vendita della nave, con l'atto di vendita, trascritto ed annotato nel modo stabilito nell'articolo 475;
[12]11. I crediti indicati nel numero 9 dell'articolo 659, nel numero 8 dell'articolo 661, e nel numero 13 dell'articolo 663, colle corrispondenti scritture, trascritte ed annotate nel modo prescritto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
