Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 165 parole tolte, 25 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono privilegiati sopra le cose caricate sulla nave, e collocati sul loro prezzo nell'ordine, in cui sono indicati nel presente articolo, i seguenti crediti:
tolto: 1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori, per atti conservativi o di esecuzione sulle cose stesse;
tolto: 2. Le spese, le indennita' ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;
tolto: 3. I dazi doganali dovuti per le cose stesse nel luogo di scaricamento;
tolto: 4. Le spese di trasporto e quelle di scaricamento;
tolto: 5. Il fitto dei magazzini, ove le cose scaricate sono state depositate;
tolto: 6. Le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;
tolto: 7. I premii di assicurazione;
tolto: 8. Le somme di capitale e d'interessi dovute per le obbligazioni contratte dal capitano sul carico, nei casi preveduti nell'articolo 500, e coll'adempimento delle prescritte formalita';
tolto: 9. Ogni altro prestito a cambio marittimo, o con pegno, sul carico, quando colui che ha dato il danaro sia possessore della polizza di carico.aggiunto: Codice di commercio-art. 659 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art659 · fonte del testo
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