Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono privilegiati sopra la nave, e collocati sul prezzo di esse nell'ordine in cui sono indicati nel presente articolo, i seguenti crediti:
[2]1. Le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori, per atti conservativi o di esecuzione sulla nave;
[3]2. Le spese, le indennita' ed i premi di salvataggio dovuti per l'ultimo viaggio, secondo le disposizioni del Codice per la marina mercantile;
[4]3. Le tasse di navigazione stabilite dalla legge;
[5]4. I salari dei piloti, il salario del custode e le spese di custodia della nave dopo il suo ingresso nel porto;
[6]5. Il fitto dei magazzini di deposito degli attrezzi e degli arredi della nave;
[7]6. Le spese di manutenzione della nave e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e l'ingresso nel porto;
[8]7. I salari e gli emolumenti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e le indennita' ad esse dovute per lo stesso viaggio, secondo le disposizioni del titolo III di questo libro;
[9]8. Le somme dovute per contribuzione di avarie comuni;
[10]9. Le somme dovute per le obbligazioni contratte dal capitano per i bisogni della nave, secondo le disposizioni dell'articolo 500;
[11]10. I premi di assicurazione della nave e dei suoi accessorii per l'ultimo viaggio, sia la nave assicurata a viaggio o a tempo, e, per i piroscafi in navigazione periodica assicurati a tempo, i premi corrispondenti agli ultimi sei mesi; e, inoltre, nelle associazioni di mutua assicurazione, i ripartimenti o le contribuzioni per gli ultimi sei mesi;
[12]11. I danni dovuti ai noleggiatori, per mancanza di consegna delle cose caricate, o per le avarie da esse sofferte, per colpa del capitano o dell'equipaggio, nell'ultimo viaggio;
[13]12. Il prezzo della nave ancora dovuto al venditore;
[14]13. I crediti indicati nel precedente numero 9, trascritti ed annotati tardivamente; ogni altro credito a cambio marittimo sulla nave, ed i crediti per i quali la nave e' stata data in pegno.
[15]Nel concorso di piu' crediti menzionati nel numero 13, la preferenza e' determinata dalla data della trascrizione del titolo e dell'annotazione sull'atto di nazionalita'.
[16]Collo stesso grado del capitale sono collocate le spese fatte da ciascun creditore per il suo concorso alla procedura, e gl'interessi, qualora siano dovuti, per l'ultima annata e la corrente alla data del pignoramento, del sequestro, o della vendita volontaria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
