Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono considerate come avarie comuni:
[2]1. Il prezzo o l'indennita' di riscatto delle persone dell'equipaggio mandate a terra per servizio della nave, e fatte prigioniere, o ritenute in ostaggio;
[3]2. Le spese d'una quarantena straordinaria non preveduta all'epoca del contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave ed il carico, compreso il salario e il vitto delle persone dello equipaggio durante la quarantena.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
