Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 290 parole tolte, 25 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Sono avarie particolari tutti i danni sofferti, e tutte le spese fatte, per la sola nave o per il solo carico.
tolto: Tali sono:
tolto: 1. Qualunque perdita o danno sofferto dalle cose caricate, per tempesta, incendio, preda, naufragio, investimento, rottura o altro qualsiasi caso di forza maggiore;
tolto: 2. La perdita degli alberi, delle gomene, delle ancore, delle vele e delle corde, e qualunque altro danno sofferto dalla nave per le cause espresse nel numero precedente;
tolto: 3. Qualunque danno sofferto per vizio proprio della nave o del carico;
tolto: 4. Le spese di qualunque approdo cagionato da vizio della nave, da vena d'acqua proveniente da vetusta', da mancanza di provvigioni a bordo, o da altra causa qualunque, imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano;
tolto: 5. Il salario e il vitto dei marinai durante la quarantena ordinaria, o durante le riparazioni provenienti da vizio o da vetusta' della nave, o da altra causa imputabile al proprietario, all'armatore o al capitano, o durante l'arresto o la stazione in un porto, che riguardi la sola nave o il solo carico, e le spese per ottenere in questo caso la liberazione dell'una o dell'altro;
tolto: 6. Le spese fatte per conservare le cose caricate o riparare i fusti, le casse o gli involti, in cui sono contenute, quando queste spese non procedano da danni considerati avarie comuni;
tolto: 7. L'eccedenza del nolo nel caso indicato nell'art. 562.
tolto: I danni accaduti alle cose caricate, per accidenti provenienti dalla negligenza del capitano, o delle altre persone dell'equipaggio, sono avarie particolari a carico del proprietario delle cose stesse, salvo il regresso verso il capitano, o sulla nave e sul nolo.
tolto: I danni che fossero provenuti ai proprietari della nave per una piu' lunga ed arbitraria stazione nei porti, sono risarciti dal capitano.aggiunto: Codice di commercio-art. 636 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art636 · fonte del testo
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