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[1]Sono avarie tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per il carico unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave ed al carico, dopo il caricamento e la partenza, fino al ritorno ed allo scaricamento.
[2]Le avarie sono di due specie, avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari.
[3]Non sono avarie, ma semplici spese a carico della nave, le spese ordinariamente necessarie per entrare nei seni, nei fiumi o nei canali, o per uscirne, e le spese per diritti e tasse di navigazione.
[4]In mancanza di convenzioni speciali tra le parti, le avarie sono regolate dalle disposizioni seguenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
