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[1]Le obbligazioni commerciali e le liberazioni si provano:
[2]Con atti pubblici;
[3]Con scritture private;
[4]Con le note dei mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita nell'articolo 32;
[5]Con fatture accettate;
[6]Con la corrispondenza;
[7]Coi telegrammi;
[8]Coi libri delle parti contraenti;
[9]Con testimoni, sempreche' l'autorita' giudiziaria creda di ammettere la prova testimoniale, anche nei casi preveduti dall'articolo 1341 del Codice civile;
[10]Con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili.
[11]Per le compre e le vendite dei beni immobili rimane ferma la disposizione dell'articolo 1314 del Codice civile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
