Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le obbligazioni commerciali e le liberazioni si provano:

[2]Con atti pubblici;

[3]Con scritture private;

[4]Con le note dei mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita nell'articolo 32;

[5]Con fatture accettate;

[6]Con la corrispondenza;

[7]Coi telegrammi;

[8]Coi libri delle parti contraenti;

[9]Con testimoni, sempreche' l'autorita' giudiziaria creda di ammettere la prova testimoniale, anche nei casi preveduti dall'articolo 1341 del Codice civile;

[10]Con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili.

[11]Per le compre e le vendite dei beni immobili rimane ferma la disposizione dell'articolo 1314 del Codice civile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art43 · fonte del testo

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