Art. 5 (Allegato L)
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[2]A cominciare dal 1° luglio 1894 sono abrogati l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e l'ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1892, n. 299.
[3]Saranno annullate tutto le obbligazioni di Stato 4 per cento netto autorizzate con la legge 2 luglio 1890, n. 6930, e le obbligazioni edilizie autorizzate con l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, che non siano ancora state alienate.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
2La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "E' abrogata la facolta' concessa dall'articolo 5, comma primo, dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, di provvedere alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto".
L. 12 giugno 1902, n. 166
6La L. 12 giugno 1902, n. 166 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa l'emissione del titolo di rendita 4,50 per cento netto, creato con la legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L".
Testo in vigore dal 28 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
