Art. 5 (Allegato L)
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[1]Alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali sara' provveduto, d'ora innanzi, mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto, ogni volta che non vi si provveda coi mezzi del bilancio ordinario. 2 A cominciare dal 1° luglio 1894 sono abrogati l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e l'ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1892, n. 299.
[2]Saranno annullate tutto le obbligazioni di Stato 4 per cento netto autorizzate con la legge 2 luglio 1890, n. 6930, e le obbligazioni edilizie autorizzate con l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, che non siano ancora state alienate.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
2La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "E' abrogata la facolta' concessa dall'articolo 5, comma primo, dell'allegato L, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, di provvedere alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto".
Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 28 giugno 1902
