Art. 5 (Allegato L)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1895. Leggi il testo vigente →
[1]Alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali sara' provveduto, d'ora innanzi, mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto, ogni volta che non vi si provveda coi mezzi del bilancio ordinario.
[2]A cominciare dal 1° luglio 1894 sono abrogati l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e l'ultimo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1892, n. 299.
[3]Saranno annullate tutto le obbligazioni di Stato 4 per cento netto autorizzate con la legge 2 luglio 1890, n. 6930, e le obbligazioni edilizie autorizzate con l'articolo 3 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, che non siano ancora state alienate.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1895
