Art. 6 (Convenzione)
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Le spese di che nella tabella (Alleg. A) annessa alla presente convenzione, saranno eseguite a cura dello Stato, in base a progetti compilati dal Genio civile governativo, ad eccezione di quelle relative alla costruzione delle Cliniche indicate nel suddetto regolamento-convenzione (Alleg. B) le quali verranno eseguite dall'Amministrazione dell'Ospedale di Santa Chiara di Pisa sotto la sorveglianza della Commissione del Fondo per le Cliniche, di cui nel Regolamento stesso, e del R. Governo.
Testo in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009
