Art. 5 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009. 221 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Lo Stato rimborsera' alla Cassa di Risparmio la predetta somma di L. 1,800,000 in quaranta annualita', a principiare dall'esercizio 1903-904 di L. 97,817,67 (novantasette mila ottocentodiciassette, e cent. sessantasette), ciascuna comprensive dell'interesse del 4, 5 % all'anno e della quota d'ammortamento, eseguendo sul pagamento delle annualita la trattenuta della imposta di ricchezza mobile da versare all'Erario nella ragione del 20 % degli interessi; senza che la Cassa di Risparmio abbia a fare le detrazioni, contemplate nell'art. 61 del testo unico di legge approvato con R. decreto dal 24 agosto 1877, n. 4021, della detta imposta da quella che la Cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti.
tolto: Il pagamento delle annualita' avra' luogo il 30 giugno di ciascun esercizio, e la relativa spesa verra' iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica amministrazione.
tolto: Sulle somme che la Cassa versera' prima che sia incominciato il periodo di ammortamento, cioe' avanti il 1° luglio 1903, e su quelle che rimarranno da versare a saldo delle L. 1,800,000 dopo cominciato il periodo stesso, sara' regolato l'interesse, rispettivamente, a credito e a debito nella stessa ragione stabilita per le annualita'.
tolto: Si allega alla presente convenzione la tabella d'ammortamento (Alleg. C) indicante le somme che lo Stato paghera' ogni anno per interesse e quelle per ammortizzazione.aggiunto: Convenzione-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-07-17;373~convenzione-art5 · fonte del testo
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