Art. 5 (Convenzione)
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[1]Lo Stato rimborsera' alla Cassa di Risparmio la predetta somma di L. 1,800,000 in quaranta annualita', a principiare dall'esercizio 1903-904 di L. 97,817,67 (novantasette mila ottocentodiciassette, e cent. sessantasette), ciascuna comprensive dell'interesse del 4,5 % all'anno e della quota d'ammortamento, eseguendo sul pagamento delle annualita la trattenuta della imposta di ricchezza mobile da versare all'Erario nella ragione del 20 % degli interessi; senza che la Cassa di Risparmio abbia a fare le detrazioni, contemplate nell'art. 61 del testo unico di legge approvato con R. decreto dal 24 agosto 1877, n. 4021, della detta imposta da quella che la Cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti.
[2]Il pagamento delle annualita' avra' luogo il 30 giugno di ciascun esercizio, e la relativa spesa verra' iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della Pubblica amministrazione.
[3]Sulle somme che la Cassa versera' prima che sia incominciato il periodo di ammortamento, cioe' avanti il 1° luglio 1903, e su quelle che rimarranno da versare a saldo delle L. 1,800,000 dopo cominciato il periodo stesso, sara' regolato l'interesse, rispettivamente, a credito e a debito nella stessa ragione stabilita per le annualita'.
[4]Si allega alla presente convenzione la tabella d'ammortamento (Alleg. C) indicante le somme che lo Stato paghera' ogni anno per interesse e quelle per ammortizzazione.
Testo in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009
