Art. 4 (Convenzione)
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La Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde si obbliga di anticipare allo Stato in piu' rate, secondo le richieste che saranno fatte dal Ministero del Tesoro, la somma di L. 1,800,000 costituente il concorso dello Stato nelle spese, di cui all'art. 2.
Testo in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009
