Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo provvedera' all'esercizio della linea col materiale rotabile e di esercizio, che verra' provvisto a proprie spese dal concessionario nella misura stabilita all'art. 10 dell'annesso capitolato, e tale materiale rimarra' tutto di assoluta proprieta' dello Stato senza che il concessionario vi abbia piu' diritto di sorta, nemmeno allo scadere della concessione.
[2]L'Amministrazione esercente assume a suo carico tutte le spese di esercizio comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea e suoi accessori, e di manutenzione e rinnovamento del materiale rotabile e d'esercizio e quello di ricambio del materiale metallico d'armamento.
[3]Il concessionario pero', nel primo anno d'esercizio rimborsera' per trimestre scaduto all'Amministrazione esercente le spese di manutenzione della linea ed accessori ricevuti in consegna come all'art. 2, ed il concessionario medesimo per tutto il decennio decorribile dalla data della consegna predetta restera' responsabile a termini dell'art. 1639 del vigente Codice civile verso l'esercente dei guasti che si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati nelle opere d'arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetto di costruzione.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
