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Dalla data del decreto Reale che approvera' la presente Convenzione, fino al collaudo definitivo della ferrovia, il concessionario paghera' annualmente al pubblico tesoro la somma di L. 60 per chilometro di linea in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione, restando stabilito che il pagamento sara' integralmente dovuto anche se saranno accordate proroghe all'incominciamento dei lavori.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
