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[1]Materiale mobile.
[2]Il materiale mobile e d'esercizio per la prima dotazione sara' provveduto in misura non inferiore a L. 37.180 a chilometro.
[3]Il materiale mobile dovra' essere costruito secondo i piu' recenti e migliori sistemi e giusta i tipi che saranno approvati dal Ministero col progetto esecuivo, e non potra' essere messo in circolazione se non dopo le debite ricognizioni ed esperimenti da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[4]Il materiale mobile dovra' essere atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale, quando sia richiesto dal Governo, dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e dei feriti.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
